Cosa succede se non ottengo i crediti ECM obbligatori entro la scadenza del triennio formativo?

Il sistema ECM (Educazione Continua in Medicina) rappresenta un obbligo formativo per tutti i professionisti sanitari in Italia, finalizzato a garantire l’aggiornamento costante delle competenze cliniche, organizzative e relazionali.

Ogni triennio formativo prevede l’acquisizione di un determinato numero di crediti ECM, che varia in base al profilo professionale e alla situazione lavorativa del singolo professionista.

Ma cosa accade se, al termine del triennio, un professionista sanitario non ha raggiunto il numero minimo di crediti ECM richiesti?




Quanti crediti ECM sono obbligatori nel triennio?

Per il triennio formativo attuale 2023-2025, l’obbligo standard è di 150 crediti ECM. Tuttavia, possono esserci esoneri, esenzioni o riduzioni in base a situazioni lavorative particolari (maternità, malattia, specializzazione, pensionamento, etc.).

Inoltre, è possibile ottenere bonus formativi se si è completato regolarmente il triennio precedente.

Ad esempio sono previsti 30 crediti di bonus per chi ha soddisfatto completamente l’obbligo formativo del triennio 2020-2022.

Chi è esente o ha riduzioni?

Alcune categorie di professionisti hanno diritto a riduzioni o esenzioni parziali o totali dall’obbligo ECM. Tra queste:

  • Medici e sanitari in formazione specialistica (esenti per tutta la durata della scuola di specializzazione);
  • Professionisti in maternità/paternità, malattia, aspettativa o congedo;- Neolaureati entro il primo anno di iscrizione all’albo;
  • Pensionati che non esercitano più la professione.

Le richieste di esenzione o esonero vanno registrate sulla piattaforma Co.Ge.A.P.S., con documentazione a supporto.

Cosa succede se non raggiungo i crediti ECM entro la scadenza?

Secondo quanto stabilito dalla normativa ECM (D.Lgs. 502/1992, s.m.i. e deliberazioni della CNFC – Commissione Nazionale per la Formazione Continua), il mancato assolvimento dell’obbligo ECM non è privo di conseguenze, anche se non comporta automaticamente la radiazione dall’albo.

Le possibili conseguenze includono:

  • Procedimenti disciplinari da parte dell’Ordine professionale. Gli Ordini e Collegi professionali hanno la facoltà di avviare procedimenti disciplinari per violazione dell’obbligo formativo. Le sanzioni possono andare da un richiamo formale fino alla sospensione temporanea dall’attività professionale.
  • Limitazioni nell’accesso a incarichi e concorsi. Il mancato adempimento dell’obbligo ECM può precludere:

– la partecipazione a concorsi pubblici o bandi di incarico;

– il rinnovo di accreditamenti professionali;- la nomina a ruoli dirigenziali o incarichi professionali di responsabilità.

  • Conseguenze sulle polizze di responsabilità civile professionale (RC professionale). Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la copertura assicurativa del professionista sanitario, soprattutto per coloro che esercitano attività clinica o terapeutica in autonomia. Infatti, molte polizze RC professionale contengono clausole che subordinano la validità della copertura all’assolvimento dell’obbligo ECM.

Nello specifico:

  • Alcune compagnie prevedono che, in caso di mancato aggiornamento, l’assicurato decada dalla copertura o subisca una limitazione dell’indennizzo in caso di sinistro.
  • In contenziosi per malpractice o responsabilità sanitaria, un professionista non in regola con l’ECM potrebbe essere ritenuto colposamente negligente, aggravando la sua posizione anche dal punto di vista legale.
  • La mancata formazione continua può essere considerata un aggravamento del rischio, con conseguente aumento del premio assicurativo o rifiuto della polizza da parte dell’assicuratore.



Come verificare la propria situazione ECM?

Ogni professionista può consultare il proprio dossier formativo e verificare i crediti ECM acquisiti accedendo al portale ufficiale Co.Ge.A.P.S.Attraverso l’area riservata è possibile:

  • controllare i crediti acquisiti e quelli mancanti;
  • scaricare l’attestato di assolvimento dell’obbligo formativo;
  • inserire manualmente attività ECM riconosciute (autoformazione, docenze, pubblicazioni, tutoraggio);- verificare bonus ed esoneri.

Conclusioni

Il mancato raggiungimento dei crediti ECM entro la fine del triennio formativo può esporre il professionista a conseguenze concrete, che vanno dai provvedimenti disciplinari all’impossibilità di accedere a incarichi o coperture assicurative.

Tuttavia, il sistema ECM offre strumenti di recupero e regolarizzazione, se si agisce per tempo.

In un contesto sanitario sempre più attento alla qualità delle cure e alla responsabilità professionale, l’aggiornamento continuo non è solo un obbligo, ma una garanzia di competenza, sicurezza e tutela legale per il professionista e per i suoi pazienti.

Risorse utili

– Portale Co.Ge.A.P.S.

-Commissione ECM – Agenas

BLOG di creditiECMgratis



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